Art. 7.
(Norme generali di produzione agricola).

      1. In un'azienda agricola in regime di produzione biologica, tutte le attività produttive devono essere gestite in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica o alla conversione all'agricoltura biologica.
      2. In deroga al comma 1, a specifiche condizioni definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base di pertinenti presupposti stabiliti in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, un'azienda può essere suddivisa in unità ben distinte, non tutte necessariamente in regime di produzione biologica.
      3. Ai sensi del comma 2, nel caso in cui un'azienda non sia interamente dedita alla produzione biologica, la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per la produzione biologica devono essere tenuti separati dal resto. Per tale scopo la separazione deve essere adeguatamente documentata.
      4. Gli agricoltori che adottano la produzione biologica devono astenersi dall'utilizzare OGM o prodotti derivati da OGM qualora siano a conoscenza della loro presenza da informazioni contenute nell'etichetta o in altri documenti che accompagnano il prodotto.
      5. Nel caso in cui gli agricoltori che adottano l'agricoltura biologica acquistino presso terzi i prodotti che utilizzano per la produzione di alimenti o mangimi biologici,

 

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devono accertarsi presso il venditore che i prodotti forniti non sono stati ottenuti da OGM.